IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il 4 comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 e' sostituito dal seguente: "4. La commissione, per l'istruttoria delle domande, deve avvalersi, quale supporto tecnico, del rispettivo settore provinciale del genio civile, istituito ai sensi della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11".