IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il 4› comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1983, n.
21 e' sostituito dal seguente:
   "4.   La   commissione,  per  l'istruttoria  delle  domande,  deve
avvalersi, quale supporto tecnico, del rispettivo settore provinciale
del genio civile, istituito ai sensi della legge regionale  4  luglio
1991, n. 11".